REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

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Data:

venerdì, 24 luglio 2020

IMMAGINE REFERENDUM

Descrizione

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno - entro e non oltre il 19 agosto 2020 - far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 20-21.09.2020). Il Comune terrà conto solo delle opzioni pervenute entro il termine sopra indicato.
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, P.E.C., posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

L’indirizzo di posta elettronica non certificata a cui inviare le domande è il seguente:

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

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