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Doppio cognome ai figli - Novità in materia di attribuzione alla nascita
Con Sentenza n° 131 del del 27.04.2022 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n° 22 del 1° giugno 2022 - la Corte Costituzionale ha l’illegittimità dell’art. 262 primo comma del codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto." L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
A far data dal 02.06.2022 i principi a cui attenersi per l’attribuzione del cognome quelli di seguito indicati e il figlio potrà avere:
IL COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI, nell’ordine scelto dai genitori di comune accordo.
IL COGNOME DI UNO DEI DUE GENITORI, scelto di comune accordo. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.