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Comune di Pomaretto
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Anagrafe

Il Comune di Pomaretto è subentrato in data 11.06.2019 nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)


RESIDENZA ON LINE CON ANPR
 
Dal 27 aprile 2022 tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza da un Comune all'altro in Italia o il rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE. Puó essere richiesto anche il cambio di abitazione nell'ambito di un qualsiasi Comune.

Il servizio è disponibile quindi soltanto per le seguenti dichiarazioni di residenza:
.    cambio di residenza tra comuni diversi;
.    cambio di residenza all'interno dello stesso comune;
.    rimpatrio in Italia di cittadini AIRE.

Per tutte le altre tipologie di richiesta, come la dichiarazione di residenza di cittadino straniero che proviene dall'estero, il trasferimento di residenza in una convivenza o la dichiarazione di residenza da parte di un tutore, dovrai rivolgerti allo sportello del comune.

L'accesso puó avvenire soltanto tramite CIE, SPID e CNS.

Consulta il manuale qui allegato per maggiori informazioni



CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE E GRATUITI PER I CITTADINI

Su ANPR è possibile scaricare, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio.), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l'identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell'emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno) occorre visualizzare l'anteprima al fine di controllare i dati esposti e infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all'indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

Il certificato puó essere rilasciato in esenzione, carta libera, o in bollo, a seconda dell'uso. Fino al 31 dicembre 2022 in ogni caso non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo per i certificati emessi dal Portale ANPR (La legge di bilancio 2022 - L. n. 234 del 30 dicembre 2021, modificando l'art. 62 comma 3 del CAD, ha prorogato la gratuità del servizio fino al 31 dicembre 2022).

Link per il servizio:

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

Qui sotto si puó scaricare la guida al rilascio del certificato.

ALTRI SERVIZI SU ANPR
 
Sempre sul portale di ANPR accedendo al portale con l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) sono presenti sezioni che consentono a tutti i cittadini di Pomaretto di fare autonomamente la:
  1. visura dei propri dati anagrafici;
  2. rettifica dei dati (eventualmente in caso di dati non corretti);
  3. autocertificazione dei dati (stampa dell'autocertificazione dei dati anagrafici in sostituzione dei certificati).


GUIDA COMPILAZIONE RESIDENZA ON LINE
GUIDA PER IL CERTIFICATO ON LINE
Cosa si puó dichiarare
Si puó usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:
• stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si puó ricorrere all'autocertificazione;
• stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
La dichiarazione puó riguardare anche la conformità all'originale della copia di:
• atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
• pubblicazioni
• titoli di studio o di servizio
• documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Chi puó dichiarare
• cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
• cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
- MINORI: puó dichiarare chi ne esercita la patria potestà (es. genitori) o il tutore;
- INTERDETTI: puó dichiarare il tutore;
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: puó dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione puó essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, fax o e-mail; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.
Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.

Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
 
Atto notorio DA COMPILARE carta libera successione
Atto notorio DA COMPILARE generico bollo
Atto notorio DA COMPILARE generico carta libera
Atto notorio deceduto per ufficio postale e banca
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO SENZA AUTENTICA
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall'estero e chiede l'iscrizione anagrafica a Pomaretto) e i cambi di abitazione (per chi è già residente a Pomaretto  e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all'interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio.

I cittadini potranno, quindi, presentare le dichiarazioni anagrafiche non soltanto attraverso lo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
COME FARE DOMANDA
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all'ufficio anagrafe con le seguenti modalità:
  1. Direttamente allo sportello dell'ufficio anagrafe
  2. Indirizzo postale: Comune di Pomaretto - Piazza della Libertà, 1 - 10063 Pomaretto (TO)
  3. Indirizzi posta ettronica: per via telematica: pomaretto@ruparpiemonte.it - tramite PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it
  4. Numero di fax 0121/803719

COSA SERVE
Un  modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica
  1. dichiarazione di residenza e cambio abitazione
  2. dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata e fax, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d'identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000).
L'invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del documento d'identità.

La pratica di iscrizione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono. Se non sono presenti è possibile sottoscrivere una delega allegando la fotocopia del documento di identità.

art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puó essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

(*) Paesi membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ IMMOBILE - ALLEGATO AL MODULO MINISTERIALE DI RICHIESTA DI RESIDENZA
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA da compilare a mano
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA editabile a video
MODULO TRASFERIMENTO ALL'ESTERO da compilare a mano
MODULO TRASFERIMENTO ALL'ESTERO editabile a video
Da aprile 2018 è attivo presso l'ufficio Servizi Demografici del Comune di Pomaretto il servizio di rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), pertanto non verrà più emessa la carta d'identità in formato cartaceo, salvo nei casi di cittadini iscritti nell'AIRE del Comune di Pomaretto e nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

IMPORTANTE: Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate fino all'emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.


COME RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA?

La carta d'identità elettronica (CIE), il documento personale che attesta l'identità dei cittadini e delle cittadine, puó essere richiesta solo su appuntamento presso il Comune di residenza o di dimora (solo nel caso in cui il vecchio documento sia scaduto, in scadenza, deteriorato o smarrito).

La carta contiene anche l'eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti da parte di chi è maggiorenne.

Per prenotare si puó:
  1. inviare una mail a: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it (in questo caso si prega di indicare un numero di telefono per poter essere ricontattati)
  2. telefonare al numero 0121/81241 (interno 1), dal lunedì al venerdì.

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO?
  1. carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
  2. in caso di smarrimento o di furto portare l'originale della denuncia fatta presso il comando dei Carabinieri;
  3. codice fiscale o tessera sanitaria;
  4. una fototessera recente, a colori con sfondo bianco, cartacea o digitale. In quest'ultimo caso dovrà avere formato PNG o JPG, risoluzione di almeno 400 DPI, dimensione non superiore ai 500 KB e dovrà essere inviata all'indirizzo servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it oppure presentata su supporto USB
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo, è necessario presentarsi allo sportello con due testimoni muniti di validi documenti di riconoscimento.

Al termine dell'istruttoria della pratica presso i nostri uffici, al cittadino sarà rilasciata una ricevuta contenente il riepilogo dei dati e la prima parte dei codici PIN e PUK utili per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione on-line. La restante parte dei codici sarà contenuta unitamente al supporto magnetico nella raccomandata spedita a cura dell'Istituto Poligrafico.

Per i cittadini stranieri nel caso di primo rilascio occorre avere anche il passaporto; per i cittadini UE è sufficiente la carta d'identità del Paese di provenienza.

Per i minorenni, oltre alla presenza del minore a partire dai 12 anni, è necessaria:
  1. la presenza di entrambi i genitori (muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità) per rendere il documento valido per l'espatrio
  2. oppure la presenza di un genitore munito della "Dichiarazione di consenso all'espatrio del minore" (reperibile sul sito del Comune) compilato dall'altro genitore che non viene allo sportello.

Per il rilascio della carta di identità elettronica saranno rilevate a partire dai 12 anni le impronte digitali.
Ai cittadini minori stranieri viene rilasciata con le
stesse modalità dei cittadini minori italiani, ma ha esclusivamente
valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per
l'espatrio.


COSTI, TEMPISTICHE E SCADENZA

Il costo è di 22,00 euro: è previsto il pagamento tramite PAGO PA sul SITO del Comune, della Banca, di Poste Italiane o di altri canali di pagamento o con le APP o sul TERRITORIO in tutti gli Uffici Postali, in Banca, dal Tabaccaio, al Supermercato. Una volta fissato l’appuntamento verrà inviato tramite email l’avviso di pagamento.

La carta d'identità elettronica non viene rilasciata subito presso lo sportello anagrafico: Il Comune si limita a raccogliere la richiesta, verificarne la legittimità ed inserire nel circuito informatico ministeriale i dati del cittadino, compresa la foto, firma e impronte digitali. La C.I.E. viene poi stampata fisicamente dall'Istituto Poligrafico dello Stato e da questi spedita a mezzo posta all'indirizzo indicato al momento della richiesta entro 6 giorni lavorativi dalla data dell'appuntamento.

Il documento ha una durata che varia a seconda dell'età del richiedente:
  1. 3 anni per i minori di 3 anni;
  2. 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni;
  3. 10 anni per i maggiorenni.
MAGGIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE O ESSERE REPERITE A QUESTO INDIRIZZO WEB:

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

CASI PARTICOLARI

Persona non residente

Nel caso di persona non residente ma domiciliata in Pomaretto per particolari motivi (es. salute, lavoro, ecc.), il Comune puó rilasciare la carta d'identità, previo controllo che il richiedente non sia in possesso di carta d'identità ancora in corso di validità.
Si allega il modello di richiesta da presentare all'ufficio dei servizi demografici.

Persona non in grado di spostarsi

Inoltre, il cittadino residente che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello puó richiedere il servizio a domicilio.



Atto di assenso del genitore per rilascio CI minore valida per l'espatrio
Circolare per tipo di foto per carta d'identità
Richiesta carta d'identità NON residente in Pomaretto
Con Legge 183/2011è stato disposto che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. A conferma di ció, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non puó essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Altre informazioni:

CERTIFICATI

I certificati anagrafici o quelli riguardanti stati, fatti, qualità personali, sono i documenti più utilizzati dai cittadini, poiché dimostrano la titolarità di diritti o requisiti indispensabili per una serie di attività. Molti di essi, secondo le nuove disposizioni legislative, possono essere sostituiti da una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, detta correntemente autocertificazione quando vengono presentate ad una pubblica amministrazione o ad un ente erogatore di servizi pubblici.

E' comunque utile sapere che, anche quando i certificati sono necessari (ad esempio quando vengono richiesti da privati) hanno validità illimitata quando attestano fatti e stati non modificabili (nascita, morte, titolo di studio ecc.) e di 6 mesi per tutti gli altri certificati.

  1.   L'autocertificazione puó essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona
  2.  La validità dell'autocertificazione corrisponde a quella dei certificati che sostituisce e cioè è illimitata per i certificati che attestano fatti e stati non modificabili (nascita, morte, titolo di studio ecc.) e di 3 mesi per tutti gli altri certificati.  
  3. L'autocertificazione viene presentata in carta semplice da ogni cittadino maggiorenne, che sia capace di agire, direttamente all'ufficio pubblico presso cui deve presentare la domanda.  
  4. Non bisogna autenticare la firma né corrispondere alcuna imposta.  
  5. Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.  
  6. I Tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione  

Se il documento esibito è scaduto ed  il destinatario del certificato è un ente pubblico come l'Azienda sanitaria Locale, l'INPS, la Motorizzazione - o un ente che gestisce un servizio pubblico le informazioni contenute in tale documento possono essere confermate aggiungendo in fondo al certificato: " ai sensi e per gli effetti degli artt.75 e 76 consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, confermo che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio". Questa dichiarazione, non autenticata, conferma la validità dei dati.

Il cittadino straniero deve presentare gli atti di stato civile formati o tenuti da autorità estere.
Modello Autocertificazione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto.
Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe di Pomaretto, Piazza Libertà n. 1, muniti di documento di identità valido.
La dichiarazione di convivenza di fatto non puó essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

La cancellazione della convivenza di fatto puó avvenire nei seguenti casi:

•    d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Pomaretto  di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
•    su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza), presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe Piazza Libertà n. 1, muniti di  documento di identità valido.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:
In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:
•    hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
•    in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
•    ciascun convivente di fatto puó designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
o    in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
o    in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
•    hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
•    nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
•    hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
•    uno dei conviventi di fatto puó essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
•    hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

Contratti di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Torino all'indirizzo PEC:  pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

INFORMAZIONI CONVIVENZE DI FATTO
Modulo cessazione convivenza di fatto
Modulo richiesta convivenza di fatto
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono presentare e sottoscrivere la  DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  che va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
La  Questura rilascia  all'utente l'ATTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto  o alla carta d'identità del minore in corso di validità.

La domanda puó essere presentata:

ON LINE

All'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it genitori o tutori di minori di 14 anni, potranno richiedere online l'autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore (Ente o persona fisica).

La domanda presentata dal genitore online (autenticandosi con SPID o CIE) arriva direttamente all'Ufficio passaporti della questura il quale, una volta completata la pratica, invierà al cittadino, tramite email, la data del ritiro della dichiarazione o, eventualmente, la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.

All'atto della presentazione presso l'Ufficio, il cittadino presenterà la documentazione firmata e potrà ritirare l' attestazione di accompagnamento.

ALLO SPORTELLO

Si consiglia in ogni caso di mettersi in contatto con il Commissariato di competenza territoriale per verificare la possibilità della consegna della documentazione.
Per il Comune di Pomaretto l'ufficio competente per territorio è:

Commissariato Torino Mirafiori Sportello della Polizia Amministrativa
Via Olivero Pier Domenico, 13
10135 (TORINO - TO)
Telefono: 0116177511
Fax: 0116177533
Email: comm.mirafiori.to@pecps.poliziadistato.it


In allegato il modello di domanda e maggiori informazioni sulla dichiarazione di accompagno.


DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
MAGGIORI INFORMAZIONI SU DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO
Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

La dichiarazione (qui da scaricare) deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di EURO 320,00.

Documenti da presentare

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

Normativa di riferimento

Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".

Per chi in possesso SPID o CIE è possibile compilare la dichiazione direttamente on-line a questo indirizzo:
DICHIARAZIONE OSPITALITA' STRANIERO EXTRA UE
Si porta a conoscenza dei cittadini di Pomaretto che per il rilascio del passaporto che a partire dal 25.05.2020 il Commissariato di Polizia Mirafiori, compente per territorio, accetterà solamente le istanze di richiesta rilascio passaporti, prenotate tramite il portale Agenda Online Passaporto Elettronico.
Portale online raggiungibile direttamente all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it o tramite link dal sito istituzionale https://www.poliziadistato.it dal "menù passaporto".
A quanto sopra, fanno eccezione le istanze aventi carattere di urgenza, le quali potranno essere presentate al di fuori delle prenotazioni online direttamente presso questi sportelli.
Verranno considerate urgenti le istanze presentate esclusivamente per motivi di lavoro, salute, studio e famigliari che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate.
Per tali casi, si consiglia di invitare il cittadino a prendere contatti telefonici l'Ufficio del Commissariato di Polizia di Mirafiori, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, al fine di evitare inutili viaggi a vuoto e avere tutte le informazioni del caso.

MODELLO PASSAPORTO
Dichiarazione dimora abituale famiglia
Dichiarazione dimora abituale singolo
INFO CITTADINI EXTRA UE RINNOVO DIMORA ABITUALE
INFO ISCRIZIONE CITTADINI UE
INFORMAZIONI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI EXTRA EU
Modulo Allegato A
Modulo Allegato B
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Autenticazione della firma del proprietario sul certificato di proprietà, per la vendita di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223/06 convertito in Legge n. 248/06.
A partire dal 5/10/2015, è stato introdotto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD). In sostanza, dalla suddetta data, il CdP non sarà più in formato cartaceo, ma sarà prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri archivi magnetici. Il CDPD, potrà essere visualizzato (al fine di verificarne l'autenticità), in qualsiasi momento dall'utente attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo, del QR-code presente sulla ricevuta rilasciata in luogo del CdP.
Inoltre, sul sito di ACI, tra i "servizi on line" è disponibile anche una funzione denominata "Verifica tipo CdP" che dà la possibilità di verificare se l'ultimo CdP rilasciato, a fronte di un determinato veicolo, è cartaceo o digitale.
In attesa di successive modifiche della procedura, per l'autenticazione della firma del venditore sul certificato di proprietà da effettuarsi presso il comune, è necessario richiedere una stampa del CDPD presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista, gli uffici del PRA oppure presso una delegazione ACI.

COSA OCCORRE FARE: 
Il venditore del bene deve presentarsi su appuntamento presso l'Ufficio Servizi Demografici con un documento d'identità valido, il certificato di proprietà compilato sul retro nei quadri M e T, ovvero C e G, con i dati completi dell'acquirente e una marca da bollo da EURO 16,00 per l'autenticazione della firma.
Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) sia impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello puó prendere accordi con l'Ufficio competente, affinché il messo comunale si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.

DOCUMENTI NECESSARI:
- Certificato di proprietà (compilato nel riquadro M e T con dati acquirente - prezzo di vendita e n° del certificato di proprietà) o dichiarazione di vendita.
- Documento d'identità e codice fiscale del venditore.
- CDP digitale, rilasciato dal 05/10/2015. Il certificato deve essere materializzato presso PRA-ACI-STA
- Nel caso di assenza di certificato di proprietà è possibile autenticare le firme sia del venditore che dell'acquirente sulla Dichiarazione di vendita compilata
- Nel caso di smarrimento del certificato di proprietà occorre presentare il duplicato del certificato stesso oppure la denuncia di smarrimento fatta ai carabinieri: in quest'ultimo caso sulla dichiarazione di vendita occorre autenticare anche la firma del compratore.

Nel caso di proprietario non intestatario, ai sensi dell.art.2688 del codice civile, è necessario compilare la dichiarazione di vendita. (Si ricorda che questo tipo di registrazione al PRA prevede l'imposta provinciale raddoppiata e la presentazione del certificato di proprietà o del foglio complementare da cui risulti il precedente passaggio di proprietà non registrato)
NOTE: Nel caso di presenza di procuratore o legale rappresentante occorre l'atto che dimostri tale posizione (es. procura o visura camerale)


TEMPI: 

Rilascio immediato

COSTI:

- Marca da bollo EURO 16,00 (da avere con sé per l'autentica)
- Diritti di segreteria EURO 0,52 (da pagare allo sportello)

NORMATIVA: 
Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248


PROCEDURA PER VOLTURE VEICOLI IN COMUNE
   La Modulistica







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